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"Madre casalinga, i riposi spettano al padre. Lo ha affermato una circolare dell’Inps. In precedenza erano fruibili solo nel caso di mamme lavoratrici autonome.
Se la madre è casalinga, i riposi giornalieri spettano al padre in ogni caso e non solo quando la mamma è impossibilitata ad accudire il bambino. Lo ha precisato l’Inps nella circolare n. 118/2009, attraverso la quale l’istituto di previdenza si è adeguato al principio espresso del Consiglio di Stato. Si tratta di un piccola rivoluzione. L’articolo 40 del testo unico sulla tutela della maternità (d.lgs. n. 151/2001) prevede che il padre lavoratore dipendente possa usufruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”. In passato l’Inps, in diverse circolari, aveva ritenuto che per madre lavoratrice non dipendente dovesse intendersi la madre lavoratrice autonoma e non quella casalinga. Con conseguente esclusione del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri. Il cambiamento di indirizzo prende le mosse dalla sentenza n. 4292/2008 del Consiglio di Stato, nella quale è emerso un indirizzo estensivo volto ad ammettere alla fruizione dei riposi giornalieri il padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della lavoratrice non dipendente, sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato. Dunque il padre dipendente coniuge di una mamma casalinga può usufruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o un’ora al giorno, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno d’ingresso del minore adottato".
"Madre casalinga, i riposi spettano al padre. Lo ha affermato una circolare dell’Inps. In precedenza erano fruibili solo nel caso di mamme lavoratrici autonome.
Se la madre è casalinga, i riposi giornalieri spettano al padre in ogni caso e non solo quando la mamma è impossibilitata ad accudire il bambino. Lo ha precisato l’Inps nella circolare n. 118/2009, attraverso la quale l’istituto di previdenza si è adeguato al principio espresso del Consiglio di Stato. Si tratta di un piccola rivoluzione. L’articolo 40 del testo unico sulla tutela della maternità (d.lgs. n. 151/2001) prevede che il padre lavoratore dipendente possa usufruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”. In passato l’Inps, in diverse circolari, aveva ritenuto che per madre lavoratrice non dipendente dovesse intendersi la madre lavoratrice autonoma e non quella casalinga. Con conseguente esclusione del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri. Il cambiamento di indirizzo prende le mosse dalla sentenza n. 4292/2008 del Consiglio di Stato, nella quale è emerso un indirizzo estensivo volto ad ammettere alla fruizione dei riposi giornalieri il padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della lavoratrice non dipendente, sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato. Dunque il padre dipendente coniuge di una mamma casalinga può usufruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o un’ora al giorno, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno d’ingresso del minore adottato".
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